Benefici Fiscali

Benefici fiscali per chi dona

Lo Stato Italiano ricompensa la generosità dei donatori e garantisce dei significativi sgravi fiscali sulle donazioni effettuate ad UniCamillus.

UniCamillus è stata istituita e accreditata come Università legalmente riconosciuta dal decreto del 28 Novembre 2017 pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale, n.3 del 4 gennaio 2018, e quindi gode di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge

Persone fisiche

Normativa di riferimento: L’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986 stabilisce che ” “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

[…]

– l-quarter) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”;

Nel medesimo Testo Unico, l’articolo 15, comma 1, lettera i-octies stabilisce che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”

Come far valere i benefici fiscali: Le erogazioni in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, carte di debito, assegni circolari e bancari. È possibile far valere l’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi sia che questa consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito imponibile. Le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2019 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 da presentare l’anno successivo, il 2020. È necessario conservare la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione per essere esibita, qualora richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Persone giuridiche

Normativa di riferimento: Per ciò che riguarda le persone giuridiche, vigono le regole stabilite dalla Legge 266/2005, dal suddetto Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986 e dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

L’articolo 1 della Legge 266, ai commi 353 e 354 stabilisce che “Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità̀, dalle società̀ e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società̀ (IRES) in favore di università̀, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici” e che “Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento“.

L’articolo 100 comma 2, lettera a e lettera o bis, del Testo Unico stabilisce che “Sono inoltre deducibili:

  1. a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;

[…]

o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

 

Come far valere i benefici fiscali: Le imprese, così come previsto dall’art. 1 comma 353 Legge 266/2005 possono portare in deduzione dal reddito, senza nessun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti di cui sopra nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007. Nel caso di una erogazione liberale finalizzata esclusivamente alla ricerca, come ad esempio il finanziamento di un assegno di ricerca, è possibile invocare sulla convenzione la totale esenzione da imposte indirette salvo l’IVA, se dovuta. Per poter richiedere la deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, carte di debito, assegni circolari e bancari.

In caso di dubbi sulla soluzione più adatta per il Suo profilo fiscale Le consigliamo di rivolgersi al proprio consulente di fiducia (commercialista o CAF).